Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

La valutazione

E' possibile prendere visione delle disposizioni ministeriali e delle decisioni assunte da questo Istituto Comprensivo in termini di Valutazione.

Cos'è

La Valutazione secondo l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 62 del 13 aprile 2017 ha per: “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. ” Valutare è pertanto un compito strategico e delicato attraverso il quale i docenti dell’Istituto rilevano il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli specifici progressi personali. In particolare, la valutazione non deve essere intesa come il semplice risultato della media aritmetica delle prove sostenute dagli alunni, ma come un processo complesso che, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, deve tener conto:

  • dei diversi punti di partenza;
  • dei progressi conseguiti;
  • dei diversi stili cognitivi;
  • dei potenziali;
  • delle attitudini ed interessi;
  • della motivazione;
  • delle condizioni  ambientali, fisiche ed emotive;
  • dell’efficacia dell’azione formativa;
  • delle diagnosi  di D.S.A.
  • delle certificazioni di disabilità;
  • della cittadinanza/lingua-madre.

Il curricolo d’Istituto esplicita le tipologie di osservazione e verifica che saranno utilizzate ai fini valutativi e per la certificazione delle competenze.

La valutazione, comunicata alle famiglie e condivisa con l’alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento.

La  valutazione  è  periodica  ed  annuale;  ne  è  responsabile  il  Consiglio  di  Classe, per la scuola Secondaria e il team dei docenti di classe, per la scuola Primaria che, seguendo  il  percorso  del singolo  studente,  ha la possibilità  di  attivare  iniziative  di  recupero  e  sostegno,  di  consolidamento  e potenziamento,  sulla  base  di  un  esplicito  contratto  formativo,  condiviso  dall’allievo  e  dai  suoi  genitori.

La valutazione avviene con voto numerico espresso in decimi. La valutazione dell’IRC e delle Attività alternative avviene con giudizio sintetico.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (vedi rubrica allegata). Per la corrispondenza voti numerici/giudizi si vedano gli allegati che seguono con l’esplicitazione degli indicatori di valutazione.
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Gli alunni con PEI e PDP sono valutati sulla base degli obiettivi comportamentali e disciplinari e delle attività previsti nel loro percorso individualizzato e esplicitati nel PEI o nel PDP.

Valutazione  del  comportamento

Secondo il D. Lgs 62/2017 all’art. 1, c. 3: “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” e art 2, c.5: “La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.”

Valutazione  delle  competenze

Sulla  base  dei  traguardi  fissati  a  livello  nazionale,  la  certificazione  delle  competenze    giunge  a  seguito  di  una regolare  attività  di  osservazione,  documentazione  e  valutazione  delle  competenze  previste    nel  profilo  dello studente  alla  fine  del  primo  ciclo.  Particolare  attenzione  sarà  data  a  come  ciascun  studente  mobilita  e  organizza le  proprie  risorse  –  conoscenze  e  abilità  ,  atteggiamenti  ed  emozioni  ‐  per  affrontare  e  risolvere  efficacemente  le situazioni  che  la  realtà  propone  quotidianamente  in  relazione  alle  proprie  potenzialità  ed  attitudini.  Le competenze  sviluppate  nell’ambito  delle  singole  discipline  concorrono  a  loro  volta  allo  sviluppo  di  competenze più  ampie  e  trasversali.

Al  termine  della scuola primaria e secondaria   verrà  rilasciata  la  certificazione  delle competenze  raggiunte,  definita  per  competenze‐chiave  trasversali  che   avrà  lo  scopo  di accompagnare  l’alunno  nel  successivo  percorso  scolastico.

Scuola primaria

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I°  è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità.

Con l’Ordinanza n. 172 del 4/12/2020 e le allegate Linee Guida, a decorrere dall’a.s. 2020/21 la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di Valutazione.

Scuola secondaria

L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri inseriti nel PTOF, un voto di ammissione in decimi anche inferiore a 6 (DM 741/2017). Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

Nella scuola secondaria per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la tabella visionabile tra i documenti sotto riportati.

A cosa serve

Avere indicazioni circa il metodo di valutazione

Come si accede al servizio

Servizio online

Link al sito del MIM

Autenticazione

Nessuna

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

Nulla

  • Nulla

Tempi e scadenze

Nessuna

Nessuna

Nessuna

01

Set

Casi particolari

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