Cos'è
La Valutazione secondo l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 62 del 13 aprile 2017 ha per: “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. ” Valutare è pertanto un compito strategico e delicato attraverso il quale i docenti dell’Istituto rilevano il raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli specifici progressi personali. In particolare, la valutazione non deve essere intesa come il semplice risultato della media aritmetica delle prove sostenute dagli alunni, ma come un processo complesso che, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, deve tener conto:
- dei diversi punti di partenza;
- dei progressi conseguiti;
- dei diversi stili cognitivi;
- dei potenziali;
- delle attitudini ed interessi;
- della motivazione;
- delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive;
- dell’efficacia dell’azione formativa;
- delle diagnosi di D.S.A.
- delle certificazioni di disabilità;
- della cittadinanza/lingua-madre.
Il curricolo d’Istituto esplicita le tipologie di osservazione e verifica che saranno utilizzate ai fini valutativi e per la certificazione delle competenze.
La valutazione, comunicata alle famiglie e condivisa con l’alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento.
La valutazione è periodica ed annuale; ne è responsabile il Consiglio di Classe, per la scuola Secondaria e il team dei docenti di classe, per la scuola Primaria che, seguendo il percorso del singolo studente, ha la possibilità di attivare iniziative di recupero e sostegno, di consolidamento e potenziamento, sulla base di un esplicito contratto formativo, condiviso dall’allievo e dai suoi genitori.
La valutazione avviene con voto numerico espresso in decimi. La valutazione dell’IRC e delle Attività alternative avviene con giudizio sintetico.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (vedi rubrica allegata). Per la corrispondenza voti numerici/giudizi si vedano gli allegati che seguono con l’esplicitazione degli indicatori di valutazione.
Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forma e nei modi previsti per i cittadini italiani. Gli alunni con PEI e PDP sono valutati sulla base degli obiettivi comportamentali e disciplinari e delle attività previsti nel loro percorso individualizzato e esplicitati nel PEI o nel PDP.
Valutazione del comportamento
Secondo il D. Lgs 62/2017 all’art. 1, c. 3: “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” e art 2, c.5: “La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.”
Valutazione delle competenze
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, la certificazione delle competenze giunge a seguito di una regolare attività di osservazione, documentazione e valutazione delle competenze previste nel profilo dello studente alla fine del primo ciclo. Particolare attenzione sarà data a come ciascun studente mobilita e organizza le proprie risorse – conoscenze e abilità , atteggiamenti ed emozioni ‐ per affrontare e risolvere efficacemente le situazioni che la realtà propone quotidianamente in relazione alle proprie potenzialità ed attitudini. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta allo sviluppo di competenze più ampie e trasversali.
Al termine della scuola primaria e secondaria verrà rilasciata la certificazione delle competenze raggiunte, definita per competenze‐chiave trasversali che avrà lo scopo di accompagnare l’alunno nel successivo percorso scolastico.
Scuola primaria
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Primaria. L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di I° è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all’unanimità.
Con l’Ordinanza n. 172 del 4/12/2020 e le allegate Linee Guida, a decorrere dall’a.s. 2020/21 la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di Valutazione.
Scuola secondaria
L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso triennale e in conformità con i criteri inseriti nel PTOF, un voto di ammissione in decimi anche inferiore a 6 (DM 741/2017). Nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.
Nella scuola secondaria per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la tabella visionabile tra i documenti sotto riportati.
A cosa serve
Avere indicazioni circa il metodo di valutazione
Come si accede al servizio
Documenti consultabili:
- Fascicolo Valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria
- Fascicolo Valutazione degli apprendimenti Scuola Secondaria di I°
- Indicatori e descrittori per la formulazione del Giudizio globale
- Patto di Corresponsabilità
- Indicatori di Valutazione Comportamento Scuola Primaria
- Indicatori di Valutazione Comportamento Scuola Secondaria di I°
- Criteri non ammissione Scuola Primaria
- Criteri non ammissione scuola Secondaria
- Voto di Ammissione all'esame di Stato
- Assenze e validità anno scolastico
- Delibera d'esame
- Griglia Valutazione Esame terza Sec. I° Prova scritta Italiano
- Griglia Valutazione Esame terza Sec. I° Prova scritta Matematica
- Griglia Valutazione Esame terza Sec.I° Prova Unica LS
Servizio online
Link al sito del MIM
Autenticazione
Nessuna
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
Via Tevere, 93 - Mestre(VE) - CM: VEMM87301E
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CAP
30173
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Orari
Apertura al pubblico, solo su appuntamento, nelle seguenti giornate:
Lunedì - Mercoledì - Giovedì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 12
Martedì dalle ore 13 alle ore 15 -
Email
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PEC
-
Telefono
-
Cosa serve
Nulla
- Nulla
Tempi e scadenze
Nessuna
Nessuna
Nessuna
01
SetCasi particolari
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Contatti
- Telefono: +39 041 5344334
- Email: veic87300d@istruzione.it
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